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Raccolta giurisprudenza

COMPENSAZIONE AL TERMINE DELLA LOCAZIONE - RIPARAZIONI E MIGLIORIE ESEGUITE DAL CONDUTTORE: QUID?

Volume: 8

Data: 13.09.2002

Numero: 18

Articolo: Artt. 265, 259b e 260a cpv. 3 CO

Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città in re P. / P

Massima:

Al termine della locazione, il conduttore può invocare la compensazione della pigione con un proprio credito verso il locatore derivante, tra l'altro, da spese da lui sostenute per lavori a questi incombenti o da indennità per l'aumento di valore della cosa locata, ove ne siano adempiuti i relativi requisiti legali. Presupposto per riconoscere al conduttore un indennizzo per la riparazione di asseriti difetti da lui eseguiti, è l'esistenza di una tempestiva e preventiva diffida al locatore, con assegnazione infruttuosa di un termine per procedere ai necessari interventi. Il conduttore non è legittimato a far eseguire direttamente riparazioni relative a difetti gravi, dovendo farsi autorizzare preventivamente dal Giudice ai sensi dell'art. 98 CO. Al termine della locazione il conduttore può postulare un'indennità per migliorie da lui apportate al bene locato soltanto se ha ottenuto l'autorizzazione scritta del locatore. La circostanza per la quale il locatore abbia, a posteriori, sanato l'abuso edilizio perpetrato a sua insaputa dal conduttore, controfirmando la notifica di costruzione relativa a determinate opere, non equivale nei rapporti interni eo ipso a ratifica dell'agire anticontrattuale del conduttore, essendo avvenuto unicamente per evitare le sanzioni amministrative previste per l'edificazione di manufatti eseguiti senza i necessari permessi.

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