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Raccolta giurisprudenza

Protezione legale in caso di abitazione familiare - Comproprietà

Volume: 10

Data: 26.05.2004

Numero: 38

Articolo: 169 cpv. 1 CC, art. 266m e n CO, art. 647b CC

Autorità: Pretura della Giurisdizione di Lugano in re L.M. / F.D.S.

Massima:

Giusta l'art. 169 cpv. 1 CC, un coniuge non può, senza l'esplicito consenso dell'altro, disdire un contratto di locazione di un'abitazione familiare. Per abitazione familiare si intende l'appartamento, o la casa, che serve da domicilio ai coniugi sposati e ai loro figli, ossia il luogo ove si svolge la vita comune dei coniugi. Quando il divorzio è pronunciato, l'ex abitazione comune non è più familiare. In presenza di un regime di comproprietà, giusta l'art. 647b cpv. 1 CC gli atti di amministrazione più importanti, in particolare la stipulazione o lo scioglimento di contratti di locazione, sono decisi a maggioranza di tutti i comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte della cosa. Tale norma, peraltro di carattere dispositivo, ha unicamente valore interno, in relazione ai poteri di negoziazione. Per quanto attiene alla rappresentanza della comunione dei comproprietari nei rapporti esterni, valgono invece i principi generali degli artt. 32 e segg. CO. In concreto è stato negato il carattere familiare dell'abitazione. Il locatore nella sua veste di comproprietario è legittimato, da solo, a richiedere lo sfratto dell'inquilino, non essendovi l'esigenza del litisconsorzio necessario

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