Raccolta giurisprudenza
DISDETTA PER MORA: REQUISITI
Volume: 6
Data: 14.06.1999
Numero: 1
Articolo: Art. 257d CO
Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città
Massima:
Il locatore che ha diffidato il conduttore in mora a pagare il dovuto entro un termine stabilito non è tenuto a disdire immediatamente il contratto alla scadenza di tale termine. Tuttavia, se il conduttore salda in seguito le pigioni arretrate e il locatore lascia trascorrere parecchio tempo prima di intimare la disdetta, a quest'ultimo potrebbe venire eccepita la mala fede e la disdetta di conseguenza potrebbe venir annullata.