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Raccolta giurisprudenza

DISDETTA PER MORA: REQUISITI

Volume: 6

Data: 14.06.1999

Numero: 1

Articolo: Art. 257d CO

Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città

Massima:

Il locatore che ha diffidato il conduttore in mora a pagare il dovuto entro un termine stabilito non è tenuto a disdire immediatamente il contratto alla scadenza di tale termine. Tuttavia, se il conduttore salda in seguito le pigioni arretrate e il locatore lascia trascorrere parecchio tempo prima di intimare la disdetta, a quest'ultimo potrebbe venire eccepita la mala fede e la disdetta di conseguenza potrebbe venir annullata.

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