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Raccolta giurisprudenza

Disdetta per gravi motivi

Volume: 9

Data: 18.06.2002

Numero: 20

Articolo: 266g CO

Autorità: Ufficio di conciliazione di Minusio

Massima:

Per gravi motivi si intendono tutte quelle circostanze straordinarie ed importanti che, al momento della conclusione del contratto, non erano conosciute né prevedibili, né sono imputabili a colpa della parte che se ne prevale

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