Raccolta giurisprudenza
Disdetta per gravi motivi
Volume: 9
Data: 18.06.2002
Numero: 20
Articolo: 266g CO
Autorità: Ufficio di conciliazione di Minusio
Massima:
Per gravi motivi si intendono tutte quelle circostanze straordinarie ed importanti che, al momento della conclusione del contratto, non erano conosciute né prevedibili, né sono imputabili a colpa della parte che se ne prevale