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Raccolta giurisprudenza

RIPARTO DEL CONSUMO DELL'ACQUA

Volume: 7

Data: 27.08.2001

Numero: 5

Articolo: Art. 257a CO

Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città in re V./V.

Massima:

A livello cantonale non sussiste un obbligo di posare i contatori per il consumo di acqua potabile. Ben si attua, in assenza di singoli contatori, la suddivisione delle spese per il consumo di acqua (potabile e industriale) in rapporto alle superfici degli spazi locati. Si giustifica una suddivisione differenziata tra abitazioni e locali commerciali soltanto se le superfici commerciali presentano consumi di gran lunga superiori. Nel caso di abitazioni e uffici, il riparto va effettuato in rapporto alle superfici locate.

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