Raccolta giurisprudenza
RIPARTO DEL CONSUMO DELL'ACQUA
Volume: 7
Data: 27.08.2001
Numero: 5
Articolo: Art. 257a CO
Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città in re V./V.
Massima:
A livello cantonale non sussiste un obbligo di posare i contatori per il consumo di acqua potabile. Ben si attua, in assenza di singoli contatori, la suddivisione delle spese per il consumo di acqua (potabile e industriale) in rapporto alle superfici degli spazi locati. Si giustifica una suddivisione differenziata tra abitazioni e locali commerciali soltanto se le superfici commerciali presentano consumi di gran lunga superiori. Nel caso di abitazioni e uffici, il riparto va effettuato in rapporto alle superfici locate.