Raccolta giurisprudenza
Istanza di sfratto - Presupposto della tentata conciliazione davanti all'Ufficio di Conciliazione
Volume: 10
Data: 09.01.2006
Numero: 47
Articolo: 274a cpv. 1 lett. b CO e art. 506 CPC
Autorità: Seconda Camera civile del Tribunale d'appello in re. L. / N.
Massima:
Anche la procedura di sfratto sottostà all'art. 274a cpv. 1 lett. b CO e dunque all'obbligo della conciliazione preliminare innanzi all'Ufficio di conciliazione competente, riservati i casi in cui il sollevare un siffatto difetto di conciliazione preliminare costituisce un abuso di diritto o un formalismo eccessivo. Una causa giudiziaria avviata in mancanza del presupposto della tentata conciliazione avanti al competente Ufficio di conciliazione deve essere dichiarata, d'ufficio, nulla per l'irricevibilità dell'istanza