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Raccolta giurisprudenza

Istanza di sfratto - Presupposto della tentata conciliazione davanti all'Ufficio di Conciliazione

Volume: 10

Data: 09.01.2006

Numero: 47

Articolo: 274a cpv. 1 lett. b CO e art. 506 CPC

Autorità: Seconda Camera civile del Tribunale d'appello in re. L. / N.

Massima:

Anche la procedura di sfratto sottostà all'art. 274a cpv. 1 lett. b CO e dunque all'obbligo della conciliazione preliminare innanzi all'Ufficio di conciliazione competente, riservati i casi in cui il sollevare un siffatto difetto di conciliazione preliminare costituisce un abuso di diritto o un formalismo eccessivo. Una causa giudiziaria avviata in mancanza del presupposto della tentata conciliazione avanti al competente Ufficio di conciliazione deve essere dichiarata, d'ufficio, nulla per l'irricevibilità dell'istanza

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