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Raccolta giurisprudenza

TERMINE DI PRESCRIZIONE QUINQUENNALE SIA PER GLI ACCONTI SIA PER IL CONGUAGLIO DELLE SPESE ACCESSORIE

Volume: 7

Data: 31.08.2001

Numero: 7

Articolo: Artt. 257a e 128 cifra 1 CO

Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna in re V./M.

Massima:

Né per legge né per giurisprudenza sussiste l'istituto della perenzione del diritto del conduttore a contestare il conguaglio delle spese accessorie qualora non l'abbia fatto nel termine di trenta giorni. Una eventuale disposizione contrattuale in tal senso deve essere estremamente chiara e non deve essere confusa con il termine per verificare le spese e pagare il conguaglio. La pretesa per il pagamento delle spese accessorie (sia per gli acconti che per il conguaglio) si prescrive nel termine di cinque anni. Il termine inizia a decorrere 30 giorni dopo l'invio del conteggio, oppure, qualora il locatore non lo allestisca nel corrispondente esercizio annuale, dalla fine dello stesso anno.

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