Raccolta giurisprudenza
TERMINE DI PRESCRIZIONE QUINQUENNALE SIA PER GLI ACCONTI SIA PER IL CONGUAGLIO DELLE SPESE ACCESSORIE
Volume: 7
Data: 31.08.2001
Numero: 7
Articolo: Artt. 257a e 128 cifra 1 CO
Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna in re V./M.
Massima:
Né per legge né per giurisprudenza sussiste l'istituto della perenzione del diritto del conduttore a contestare il conguaglio delle spese accessorie qualora non l'abbia fatto nel termine di trenta giorni. Una eventuale disposizione contrattuale in tal senso deve essere estremamente chiara e non deve essere confusa con il termine per verificare le spese e pagare il conguaglio. La pretesa per il pagamento delle spese accessorie (sia per gli acconti che per il conguaglio) si prescrive nel termine di cinque anni. Il termine inizia a decorrere 30 giorni dopo l'invio del conteggio, oppure, qualora il locatore non lo allestisca nel corrispondente esercizio annuale, dalla fine dello stesso anno.