Raccolta giurisprudenza
DISDETTA PER GRAVI MOTIVI DEL CONDUTTORE
Volume: 3
Data: 10.10.1995
Numero: 30
Articolo: Art. 266g CO
Autorità: Ufficio di Conciliazione di locazione di Massagno
Massima:
La conduttrice non può fondare la propria disdetta straordinaria sul preteso peggioramento della sua situazione finanziaria dell'avvenuta separazione personale per tempo indeterminato quando, al momento della stipula del contratto, egli (che ha sottoscritto il con-tratto da solo) era già in fase di separazione ed ha rinunciato a ri-vendicare contributi alimentari a suo favore.