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Raccolta giurisprudenza

Verifica dello stato del bene locato alla fine della locazione e notifica dei danni

Volume: 11

Data: 11.08.2006

Numero: 25

Articolo: Art. 267a CO

Autorità: Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4 in re S. SA / S.

Massima:

La verifica dello stato dell’ente locato deve avvenire al momento della riconsegna. Se il locatore accerta l’esistenza di difetti ascrivibili alla parte conduttrice deve dargliene subito notizia. La notifica dei danni deve quindi avvenire al più presto, segnatamente al momento della constatazione dello stato del bene locato, nei 2 o 3 giorni feriali successivi o al più tardi entro una settimana. La notifica dei difetti deve essere chiara, precisa e dettagliata. Il conduttore che rimane nei locali al termine della locazione commette una violazione contrattuale (art. 97 segg. CO) ed è tenuto a risarcire il locatore.

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