Raccolta giurisprudenza
DIFETTI DURANTE LA LOCAZIONE E DEPOSITO ILLEGITTIMO
Volume: 1
Data: 02.03.1993
Numero: 11
Articolo: Artt. 259b/259g CO
Autorità: Pretura del Distretto di Lugano
Massima:
Si rileva illegittimo il deposito della pigione allorquando il conduttore, pur avendo notificato più volte i difetti esistenti nell'ente locato, omette di fissare al locatore un congruo termine per l'eliminazione e di avvisarlo della sua intenzione di procedere al deposito. Ciò nondimeno, il conduttore può adire il Pretore - previo tentativo di conciliazione all'Ufficio di Conciliazione - chiedendo l'eliminazione dei difetti. La nozione di difetto nel contratto di locazione dipende dalle peculiarità della fattispecie, in particolare dall'età dell'immobile, dal tipo di costruzione, dall'ammontare della pigione, dalla destinazione dei locali, dalle esigenze particolari del conduttore. La normale usura costituisce difetto solo se raggiunge un'intensità tale da assurgere ad una mancanza di manutenzione.