Raccolta giurisprudenza
DIFETTO COSTITUITO DAL MANCATO RITINTEGGIO DELL'APPARTAMENTO
Volume: 1
Data: 24.03.1993
Numero: 12
Articolo: Artt. 259b/259d CO
Autorità: Pretura del Distretto di Lugano
Massima:
Il mancato ritinteggio dell'appartamento per più di venti anni costituisce un difetto, giacché anche l'usura normale assurge a difetto, comportando una perdita di valore oggettivo della casa locata e dunque una diminuzione del valore della prestazione del locatore rispetto alla controprestazione del conduttore, giacché giurisprudenza e dottrina riconosono un diritto al ritinteggio dopo dieci anni di durata del rapporto locativo. Ben si giustifica una riduzione della pigione del 5% per il mancato ritinteggio e nella misura del 10% quando, oltre al ritinteggio, va sostituito il frigorifero e le finestre devono essere riparate.