Raccolta giurisprudenza
DISDETTA STRAORDINARIA PER MOTIVI GRAVI
Volume: 1
Data: 16.01.1992
Numero: 13
Articolo: Art. 266g CO
Autorità: Pretura del Distretto di Lugano
Massima:
La disdetta straordinaria ex art. 266g CO é giustificata allorquando senza colpa del conduttore e per ragioni imprevedibili al momento della stipula del contratto, le circostanze si sono modificate in modo tale da non permettere la continuazione del contratto. Non ossequia questi requisiti la decisione di sposarsi, notificata al locatore venti giorni dopo la firma del contratto.