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Raccolta giurisprudenza

DISDETTA STRAORDINARIA PER MOTIVI GRAVI

Volume: 1

Data: 16.01.1992

Numero: 13

Articolo: Art. 266g CO

Autorità: Pretura del Distretto di Lugano

Massima:

La disdetta straordinaria ex art. 266g CO é giustificata allorquando senza colpa del conduttore e per ragioni imprevedibili al momento della stipula del contratto, le circostanze si sono modificate in modo tale da non permettere la continuazione del contratto. Non ossequia questi requisiti la decisione di sposarsi, notificata al locatore venti giorni dopo la firma del contratto.

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