Raccolta giurisprudenza
ACCORDO DI REVOCA DELLA DISDETTA PER MORA
Volume: 2
Data: 26.01.1994
Numero: 12
Articolo: Art. 257 d CO
Autorità: II Camera Civile del Tribunale di Appello
Massima:
Il ritiro dell'istanza di contestazione della disdetta per mora, con contestuale impegno del locatario a saldare gli arretrati entro un determinato termine, non equivale senz'altro a rinuncia alla disdetta, ma assurge piuttosto ad assortire l'accordo sulla revoca con la condizione sospensiva del pagamento degli arretrati, il cui mancato attuarsi lascia intatto il diritto del locatore di esigere legalmente lo sfratto.