Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Raccolta giurisprudenza

ACCORDO DI REVOCA DELLA DISDETTA PER MORA

Volume: 2

Data: 26.01.1994

Numero: 12

Articolo: Art. 257 d CO

Autorità: II Camera Civile del Tribunale di Appello

Massima:

Il ritiro dell'istanza di contestazione della disdetta per mora, con contestuale impegno del locatario a saldare gli arretrati entro un determinato termine, non equivale senz'altro a rinuncia alla disdetta, ma assurge piuttosto ad assortire l'accordo sulla revoca con la condizione sospensiva del pagamento degli arretrati, il cui mancato attuarsi lascia intatto il diritto del locatore di esigere legalmente lo sfratto.

Nuova ricerca