Raccolta giurisprudenza
OBBLIGO DI CONTESTARE TUTTE LE DISDETTE STRAORDINARIE
Volume: 2
Data: 21.02.1995
Numero: 25
Articolo: Art. 266g CO /273 CO
Autorità: II Camera Civile del Tribunale di Appello
Massima:
Per giurisprudenza devono essere contestate davanti all'autorità di conciliazione ex art. 272 cpv. 1 CO tutte le disdette straordinarie. Tuttavia la disdetta per motivi gravi giusta l'art. 266 g. CO può esplicare i suoi effetti solamente per il termine legale di preavviso anche in assenza di contestazione.