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Raccolta giurisprudenza

OBBLIGO DI CONTESTARE TUTTE LE DISDETTE STRAORDINARIE

Volume: 2

Data: 21.02.1995

Numero: 25

Articolo: Art. 266g CO /273 CO

Autorità: II Camera Civile del Tribunale di Appello

Massima:

Per giurisprudenza devono essere contestate davanti all'autorità di conciliazione ex art. 272 cpv. 1 CO tutte le disdette straordinarie. Tuttavia la disdetta per motivi gravi giusta l'art. 266 g. CO può esplicare i suoi effetti solamente per il termine legale di preavviso anche in assenza di contestazione.

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