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Raccolta giurisprudenza

RICONSEGNA DEL BENE LOCATO

Volume: 2

Data: 16.03.1994

Numero: 28

Articolo: Art. 267 a CO

Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città

Massima:

La riconsegna di un bene locato deve avvenire rispettando le scadenze contrattuali o legali e la parte conduttrice risponde, in caso di danni eccedenti la normale usura, anche per l'eventuale ritardo nella rilocazione dello stesso bene

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