Raccolta giurisprudenza
RICONSEGNA DEL BENE LOCATO
Volume: 2
Data: 16.03.1994
Numero: 28
Articolo: Art. 267 a CO
Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città
Massima:
La riconsegna di un bene locato deve avvenire rispettando le scadenze contrattuali o legali e la parte conduttrice risponde, in caso di danni eccedenti la normale usura, anche per l'eventuale ritardo nella rilocazione dello stesso bene