Raccolta giurisprudenza
DISDETTA IN CASO DI PLURALITÀ' DI CONDUTTORI
Volume: 3
Data: 02.02.1995
Numero: 33
Articolo: Art. 266l CO
Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città
Massima:
Quando la parte conduttrice è costituita da più persone, la disdetta da parte del locatore deve essere notificata ad ognuna di esse. Eccezion fatta per la locazione di abitazioni familiari, basta tuttavia un solo formulario ufficiale e non è necessario notificare la disdetta separatamente ad ogni conduttore. La mancata indicazione di tutti i conduttori comporta la nullità della disdetta, rilevabile d'ufficio.