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Raccolta giurisprudenza

Disdetta per mora del contratto di locazione relativo ad un bar

Volume: 12

Data: 11.04.2008

Numero: 4

Articolo: Art. 253 / art. 257d / art. 271 / art. 271a CO

Autorità: Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4 in re G. / C.d.L.

Massima:

Nella locazione il bene è locato senza alcun riguardo alla sua produttività. Allorquando una persona prende in locazione dei locali per svolgere una determinata attività, i ricavi che realizza non derivano dall’uso stesso della cosa, bensì dall’esercizio di tale attività. Sotto il profilo dell’art. 271a cpv. 1 lett. a CO la disdetta è valida se al locatore non può essere rimproverato alcunché circa l’adempimento dei suoi obblighi contrattuali. La disdetta notificata per mora del conduttore è valida anche se significata nel termine di protezione triennale successivo alla fine di una procedura di conciliazione (art. 271a cpv. 3 lett. b CO). La protrazione della locazione risulta esclusa giusta l’art. 272a cpv. 1 lett. a CO.

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