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Raccolta giurisprudenza

Riconduzione tacita della locazione dopo la scadenza della disdetta (ammessa) e restituzione anticipata del bene locato

Volume: 12

Data: 24.09.2008

Numero: 5

Articolo: Art. 253 / art. 264 CO

Autorità: Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4 in re S. / L.

Massima:

La permanenza del conduttore nell’ente locato dopo la scadenza della disdetta può far nascere fra le parti un nuovo contratto di locazione di durata indeterminata per atti concludenti. Per ammettere l’esistenza di una riconduzione tacita del contratto devono essere considerati il lasso di tempo trascorso dalla cessazione del rapporto contrattuale e tutte le circostanze del caso concreto, che andranno soppesate in funzione dell’elemento temporale. Il conduttore che restituisce anzitempo il bene locato è liberato dai suoi obblighi soltanto se propone al locatore un nuovo conduttore solvibile, disposto a riprendere il contratto alle medesime condizioni e che non possa oggettivamente essere rifiutato. In caso di contestazione giudiziaria, l’onere probatorio incombe esclusivamente all’inquilino. Il locatore, dal canto suo, ha l’obbligo di ridurre il danno e non deve quindi rimanere inattivo; al contrario egli deve collaborare in buona fede con il conduttore uscente nella ricerca di un nuovo inquilino.

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