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Raccolta giurisprudenza

Disdetta per mora del conduttore e eccezione di compensazione

Volume: 12

Data: 15.07.2008

Numero: 7

Articolo: Art. 257d CO

Autorità: Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4 in re L. SA / D. Sagl (sentenza confermata dalla Seconda Camera civile del Tribunale di appello)

Massima:

In una procedura di disdetta per mora, il conduttore può compensare il proprio debito per pigioni con il proprio credito a condizione che le pretese fatte valere siano reciproche e scadute. La compensazione di una pretesa esigibile deve essere invocata nel termine di diffida di 30 giorni. Nel caso in cui la pretesa compensatoria non sia ancora esigibile, l’inquilino deve procedere secondo quanto previsto dagli art. 258 e 259a-259i CO. In particolare il conduttore che pretende di compensare la pigione con un asserito credito vantato nei confronti del locatore deve anzitutto procedere al regolare deposito della pigione presso il competente Ufficio di conciliazione. In assenza di un valido deposito della pigione non è ammissibile porre in compensazione una contestata pretesa di risarcimento del danno o di riduzione della pigione.

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