Raccolta giurisprudenza
Pagamento tempestivo delle pigioni in mora
Volume: 12
Data: 06.12.2007
Numero: 8
Articolo: Art. 257d CO
Autorità: Pretura del Distretto di Lugano in re F. / M.
Massima:
Dopo aver notificato una diffida per mora, il locatore è legittimato a disdire il contratto di locazione unicamente nel caso in cui il conduttore non abbia versato tutta la somma reclamata. Il locatore non può tuttavia attendere troppo, poiché, secondo le circostanze, la disdetta potrebbe così rivelarsi abusiva. Nel caso che il locatore accetti senza alcuna riserva il pagamento tardivo delle pigioni arretrate o incassi le pigioni correnti senza formulare alcuna osservazione, si deve ritenere che abbia rinunciato alla risoluzione della locazione.