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Raccolta giurisprudenza

Un successivo richiamo di pagamento non invalida la diffida per mora

Volume: 12

Data: 16.04.2007

Numero: 9

Articolo: Art. 257d CO

Autorità: Seconda Camera civile del Tribunale d'appello in re AB / AO

Massima:

Per mettere in mora la parte conduttrice occorre inviare una diffida formale indicante le pigioni in mora, il termine ultimo di pagamento di 30 giorni e quindi la comminatoria, in caso di mancato pagamento integrale, dell’invio di una disdetta per il più prossimo termine utile. Se il locatore, trascorso invano il periodo di messa in mora di 30 giorni, richiama nuovamente l’inquilino a versare il dovuto con un ulteriore termine di 10 giorni, la precedente diffida per mora rimasta inosservata mantiene la sua validità. Di principio una disdetta inviata due mesi e mezzo dopo la scadenza del termine di diffida di 30 giorni risulta ancora tempestiva soprattutto se la parte conduttrice non ha nel frattempo corrisposto alcun pagamento.

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