Chiusure straordinarie il 2 e il 16 agosto 2024
Tutti gli uffici dell'Amministrazione cantonale rimarranno chiusi venerdì 2 e venerdì 16 agosto 2024.
Volume: 12
Data: 30.10.2007
Numero: 12
Articolo: Art. 257e CO
Autorità: Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4 in re F. / N.
Massima:
Le garanzie prestate dal conduttore mirano a una protezione del locatore per il rischio che corre nel concedere in uso il bene locato. La garanzia può essere chiesta soltanto se è prevista nel contratto di locazione o in un accordo separato e deve essere quantificata. Nel caso in cui è prevista la prestazione di una garanzia, il locatore deve attenersi alle disposizioni legali che regolano la materia. L’art. 257e CO si applica soltanto alle garanzie fornite dal conduttore. Le altre forme di garanzia, in particolare quelle fornite da un terzo o quelle fornite dall’inquilino in maniera diversa a quanto stabilito dalla legge, non ricadono nel campo di applicazione dell’art. 257e CO, riservate le disposizioni del diritto cantonale.