Raccolta giurisprudenza
Riduzione della pigione conseguente a difetti dell'ente locato
Volume: 12
Data: 15.05.2007
Numero: 14
Articolo: Art. 259a e segg. CO
Autorità: Ufficio di conciliazione in materia di Locazione di Lugano-Est in re S. / P.
Massima:
Giusta gli art. 259a e segg. CO, se nel corso della locazione sopravvengono difetti della cosa che non gli sono imputabili e non sono a suo carico, il conduttore può procedere al deposito della pigione e può esigere, segnatamente, l’eliminazione del difetto e, se tale difetto pregiudica o diminuisce l’idoneità della cosa all’uso cui è destinata, la riduzione del corrispettivo. Un frigorifero mal funzionante e rumoroso, l’intonaco che si scrosta e la presenza di macchie di umidità costituiscono dei difetti ai sensi dell’art. 259a CO. Posto che in concreto solo il difetto relativo all’intonato e alle macchie di umidità dà diritto ad una riduzione proporzionale della pigione, in concreto è stata accordata una riduzione del canone di locazione nella misura del 5 % fino alla sua totale eliminazione.