Raccolta giurisprudenza
Azzeramento della pigione per un periodo limitato a seguito di inagibilità del bene locato
Volume: 12
Data: 25.10.2007
Numero: 22
Articolo: Art. 259 e segg. CO
Autorità: Pretura della giurisdizione di Locarno-Città in re F. / R. e litisconsorzi
Massima:
Un grave difetto del bene locato sopravvenuto per un periodo limitato di tempo può comportare l’azzeramento della pigione dovuta. Compete alla parte locatrice eventualmente dimostrare che l’inattività dell’esercizio commerciale del conduttore era dovuta ad altri motivi indipendenti dal difetto del bene locato. L’azzeramento nell’obbligo di pagare le pigioni può essere dunque giustificato da un perturbamento che raggiunga una grande intensità, allorché l’uso dei locali è temporaneamente impossibile, estremamente difficile o pericoloso.