Chiusure straordinarie il 2 e il 16 agosto 2024
Tutti gli uffici dell'Amministrazione cantonale rimarranno chiusi venerdì 2 e venerdì 16 agosto 2024.
Volume: 12
Data: 24.04.2008
Numero: 24
Articolo: Art. 260a CO
Autorità: Pretura del Distretto di Lugano in re M. / D.
Massima:
Una semplice autorizzazione del locatore a compiere lavori di modifica dell’ente locato non comporta automaticamente il diritto del conduttore di ricevere un’indennità per i lavori svolti alla fine della locazione. Al locatore non può essere opposta una prematura risoluzione del contratto di locazione intervenuta per volere dell’inquilino, che dunque in tale circostanza non può domandare un risarcimento per i lavori compiuti nel bene locato. Le condizioni per eventualmente applicare le norme sull’indebito arricchimento devono essere valutate subordinatamente e previo esame di tutte le circostanze del rapporto locativo.