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Raccolta giurisprudenza

Contestazione di una disdetta straordinaria per motivi gravi (ammessa)

Volume: 12

Data: 19.11.2008

Numero: 25

Articolo: Art. 266g CO

Autorità: Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4 in re A. SA / M.

Massima:

Per motivi gravi ai sensi dell’art. 266g CO la legge intende delle circostanze eccezionali, sconosciute ed imprevedibili al momento della conclusione del contratto, segnatamente circostanze oggettive di carattere generale oppure motivi soggettivi riguardanti sia la persona che disdice il contratto che la controparte. In ogni caso deve trattarsi di motivi non ascrivibili a chi pronuncia la disdetta che rendano la continuazione del contratto talmente insostenibile e gravosa da non essere più giustificata pur considerando anche gli interessi della controparte. Le legittime richieste - seppur puntigliose e pignole - formulate dall’inquilino nel corso di una locazione di lunga durata non giustificano la rescissione contrattuale per motivi gravi. La disdetta per motivi gravi - risultati poi essere inesistenti - non esplica alcun effetto ed è quindi inefficace; di conseguenza non si pone la questione a sapere se la stessa sia annullabile.

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