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Raccolta giurisprudenza

La limitazione temporale di una locazione a tempo determinato deve essere prevedibile e certa

Volume: 12

Data: 05.03.2008

Numero: 27

Articolo: Art. 266 e segg. CO

Autorità: Pretura del Distretto di Lugano in re I. / B.

Massima:

Un contratto di durata determinata presuppone l’esistenza di tre condizioni cumulative, segnatamente l’esistenza di un accordo fra le parti da cui traspare la durata limitata della locazione, la volontà delle parti di porre fine al contratto alla scadenza pattuita e l’inesistenza di una qualunque disdetta per risolvere il contratto. Un contratto di durata determinata può essere comunque rescisso anticipatamente dall’una o dall’altra parte se le condizioni legali per una tale rescissione, in specie la mora degli inquilini, sono adempiute. Conseguentemente, anche nel contratto di durata determinata valgono le disposizioni e le procedure in caso di mora nel pagamento delle pigioni e delle spese accessorie ai sensi dell’art. 257d CO.

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