Raccolta giurisprudenza
Tempestività e precisione nella notifica di eventuali danni del bene locato al momento della sua riconsegna
Volume: 12
Data: 29.12.2008
Numero: 29
Articolo: Art. 267a CO
Autorità: Pretura della giurisdizione di Locarno-Città in re S. / D.
Massima:
La notifica dei difetti al momento della riconsegna del bene locato deve essere sostanziata a cura della parte locatrice. In altre parole il locatore ha il compito di elencare per quali danni egli ritenga che l’inquilino debba rispondere nei suoi confronti. Una semplice elencazione dei danni, dalla quale non si possa desumere la reale volontà del proprietario di ritenere il conduttore così responsabile, non costituisce dunque una notifica sufficiente. Anche un verbale di constatazione dei danni, malgrado la sua sottoscrizione a cura dell’inquilino, non risulta conforme se vengono semplicemente indicate le condizioni del bene locato così riconsegnato senza precisazione degli asseriti danni.