Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Raccolta giurisprudenza

L'onere di provare che i danni non esistevano all'inizio della locazione spetta al locatore

Volume: 12

Data: 23.08.2007

Numero: 30

Articolo: Art. 267a CO

Autorità: Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno in re R. / K.

Massima:

Il conduttore deve restituire la cosa nello stato risultante da un uso conforme al contratto. Al momento della restituzione, il locatore deve verificare lo stato della cosa e, se vi scopre difetti di cui il conduttore deve rispondere, dargliene subito notizia. Ogni onere probatorio compete alla parte locatrice.

Nuova ricerca