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Raccolta giurisprudenza

Disdetta notificata dal nuovo proprietario durante un procedimento giudiziario con il precedente locatore e nei tre anni seguenti la fine di un procedimento di conciliazione

Volume: 12

Data: 01.10.2007

Numero: 35

Articolo: Art. 271a cpv. 1 lett. d, e / art. 271a cpv. 3 CO

Autorità: Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4 in re G. / S. (Sentenza confermata dalla Seconda Camera civile del Tribunale di appello)

Massima:

Il legislatore ha previsto la possibilità di confutare le presunzioni di cui all’art. 271a cpv. 1 CO nel caso in cui la disdetta è stata notificata dal nuovo proprietario in ragione del bisogno proprio urgente. La disdetta è valida se sono adempiuti i presupposti degli art. 261 cpv. 2 lett. a CO e 271a cpv. 3 lett. a CO. In particolare l’acquirente del bene locato è legittimato a notificare una disdetta straordinaria per la prossima scadenza legale se dimostra di avere un interesse serio, attuale e concreto all’uso dei locali. In assenza di un urgente bisogno dei locatori, la disdetta del contatto di locazione deve giocoforza essere annullata.

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