Chiusure straordinarie il 2 e il 16 agosto 2024
Tutti gli uffici dell'Amministrazione cantonale rimarranno chiusi venerdì 2 e venerdì 16 agosto 2024.
Volume: 12
Data: 01.10.2007
Numero: 35
Articolo: Art. 271a cpv. 1 lett. d, e / art. 271a cpv. 3 CO
Autorità: Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4 in re G. / S. (Sentenza confermata dalla Seconda Camera civile del Tribunale di appello)
Massima:
Il legislatore ha previsto la possibilità di confutare le presunzioni di cui all’art. 271a cpv. 1 CO nel caso in cui la disdetta è stata notificata dal nuovo proprietario in ragione del bisogno proprio urgente. La disdetta è valida se sono adempiuti i presupposti degli art. 261 cpv. 2 lett. a CO e 271a cpv. 3 lett. a CO. In particolare l’acquirente del bene locato è legittimato a notificare una disdetta straordinaria per la prossima scadenza legale se dimostra di avere un interesse serio, attuale e concreto all’uso dei locali. In assenza di un urgente bisogno dei locatori, la disdetta del contatto di locazione deve giocoforza essere annullata.