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Raccolta giurisprudenza

Difetti del bene locato (procedura)

Volume: 13

Data: 16.05.2011

Numero: 22

Articolo: Art. 258 CO

Autorità: Terza Camera civile del Tribunale d'appello

Massima:

La procedura per difetti del bene locato ai sensi degli art. 258 e segg. CO prevede che l’inquilino diffidi la parte locatrice, eventualmente depositi le pigioni all’Ufficio di conciliazione e quindi presenti le sue domande allo stesso ufficio in vista della procedura obbligatoria di conciliazione. Stante la possibilità di formulare l’istanza all’Ufficio di conciliazione in maniera succinta e anche verbalmente, non è richiesta alla parte conduttrice l’osservanza di particolari forme. Valendo tuttavia anche nei suoi confronti l’obbligo di presenziare all’udienza di conciliazione indetta dall’ufficio competente. Pertanto, in caso di mancata ed inescusata assenza all’udienza di conciliazione, la procedura deve essere stralciata dai ruoli e le pigioni eventualmente depositate liberate alla parte locatrice.

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