Raccolta giurisprudenza
Sublocazione
Volume: 13
Data: 06.02.2009
Numero: 26
Articolo: Art. 262 CO
Autorità: Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Massima:
Il contratto di sublocazione può essere disdetto in forma straordinaria nel caso di mora nel pagamento delle pigioni da parte del subinquilino. La conclusione di un contratto di locazione diretto fra il subinquilino ed il locatore principale non può essere presunta ma deve essere specificatamente provata dalla parte interessata. L’esistenza di un contratto di sublocazione a tempo determinato lascia presumere che dopo la sua scadenza lo stesso contratto di sublocazione sia stato definitivamente risolto.