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Perito e perito supplente comunale degli immobili locativi

Il perito e il perito supplente comunale degli immobili locativi sono designati da ciascun Comune, rispettivamente da più Comuni, con il compito di prestare consulenza ed effettuare constatazioni in loco (relative specialmente a danni e difetti di un bene locato), su incarico di locatori, conduttori e dell'Ufficio di conciliazione. Lo Stato ne assume i costi in quest'ultimo caso, mentre negli altri casi le spese dell'intervento del perito o del supplente sono a carico della parte che ne ha fatto domanda.

L'intervento è specialmente richiesto nell'ambito di controversie fra locatori e conduttori, derivanti da contratti di locazione.

La lista dei periti e periti supplenti è pubblicata ogni anno sul Foglio ufficiale Cantonale dove figurano anche gli aggiornamenti. Gli Uffici di conciliazione sono a disposizione per fornire il nominativo del perito competente.

La figura, il ruolo e il campo d'attività del perito comunale degli immobili locativi e del suo supplente, e relative procedure di intervento

Gli art. 12 e 13 della legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto del 24 giugno 2010 e il regolamento di applicazione, definiscono la figura, il ruolo e il campo d'attività del perito comunale degli immobili locativi e del suo supplente e stabiliscono la procedura del loro intervento, ed in particolare:

  • Il Dipartimento delle istituzioni è l'autorità competente all'esecuzione della legge cantonale sulla locazione;
  • Il Municipio è l'autorità di nomina e designa pure un supplente. Il supplente sostituisce il perito nei casi di impedimenti (assenza, ricusa, esclusione, ecc.);
  • E' possibile designare, per i Comuni di grandi dimensioni, più periti e più supplenti. Dovrà essere richiesto il consenso del Consiglio di Stato;
  • Il Municipio può incaricare un perito straordinario in caso di impedimento o assenza del perito titolare e del supplente;
  • Il perito può intervenire anche fuori dal territorio comunale di sua competenza in caso di necessità o urgenza;
  • E' possibile designare un unico perito e supplente per più Comuni;
  • La durata in carica del perito scade sei mesi dopo le elezioni comunali; la riconferma è presunta se entro quattro mesi dalle elezioni il Municipio non comunica la mancata conferma. Il perito e il supplente possono recedere dall'incarico con un preavviso scritto di almeno tre mesi, fatto salvo un diverso termine stabilito dal regolamento comunale;
  • Il perito e il supplente devono essere indipendenti dal Municipio e dall'amministrazione comunale del comprensorio di nomina;
  • Il perito e il supplente prima di assumere la carica rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l'attestato consegnato loro dal Municipio. In applicazione all'art. 129 LOC assumono la carica di pubblici ufficiali, entro i limiti della loro funzione;
  • Il perito e il supplente devono disporre di sufficienti conoscenze tecniche e pratiche nel settore immobiliare e edile: non è richiesta una formazione specifica;
  • L'aggiornamento periodico dei periti e dei supplenti è curato dal Dipartimento delle istituzioni;
  • Il perito interviene su richiesta dei locatori, degli inquilini e degli Uffici di conciliazione. Il perito è vincolato al segreto d'ufficio;
  • Il Codice di procedura civile si applica per analogia;
  • La parte che richiede l'intervento del perito si assume i costi. Gli interventi ordinati dagli Uffici di conciliazione sono assunti dallo Stato;
  • La tariffa oraria per gli interventi del perito è fissata fr. 80.-- (IVA inclusa), ritenuto un minimo di fr. 80.- per intervento, alla quale possono essere aggiunte le spese vive.