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Comunicato stampa

Consiglio di Stato
Dipartimento delle finanze e dell'economia

13 luglio 2023

Comunicato stampa

Consiglio di Stato
Dipartimento delle finanze e dell'economia

13 luglio 2023

Modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) – Aggiornamento della fiscalità delle persone fisiche

Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE), ha licenziato il Messaggio n. 8303 Modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) – Aggiornamento della fiscalità delle persone fisiche.


Al fine di rispondere ai numerosi atti parlamentari fiscali pendenti, modernizzare il quadro fiscale di riferimento e concretizzare il mandato parlamentare definito nel 2019 nell’ambito del Messaggio n. 7684 relativo all’adeguamento della Legge tributaria cantonale alla Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA), con il Messaggio licenziato quest’oggi si propone un pacchetto di misure a favore delle persone fisiche articolato attorno a quattro assi d’intervento prioritari:

i. Aumento della deduzione forfettaria per le altre spese professionali  
Con l’obiettivo di ridurre il carico fiscale dei contribuenti che esercitano un’attività lucrativa dipendente, la presente riforma propone di aumentare la deduzione per le altre spese professionali, passando dall’attuale importo forfetario fisso di 2’500 franchi ad un nuovo importo forfetario variabile, calcolato in funzione del 4% del salario netto del contribuente, ritenuto un minimo di 3’000 franchi e un massimo di 5’000 franchi. Allo stesso tempo, in un’ottica di armonizzazione verticale con il diritto superiore, si propone altresì di adeguare il metodo di calcolo della deduzione per le altre spese professionali dell’attività accessoria, passando dall’attuale deduzione fissa di 800 franchi ad una deduzione variabile sul modello dell’imposta federale diretta (IFD), calcolata sulla base del 20% del reddito netto, ritenuto un minimo di 800 franchi e un massimo di 2'400 franchi.  

ii. Riforma dell’imposta di successione e donazione  
Tenuto conto dell’evoluzione della realtà sociodemografica del nostro Paese, coerentemente con le riforme in atto a livello federale in materia di diritto successorio la presente riforma propone di aggiornare l’imposta di successione e donazione attraverso i seguenti interventi:  

  • riduzione dell’aliquota massima per i concubini e altre figure parentali per affinità dal 41% (aliquota massima della categoria imponibile dei non parenti) al 15.5% (aliquota massima della categoria imponibile dei parenti stretti);
  • riduzione dell’aliquota massima della categoria imponibile dei non parenti dal 41% al 35%;
  • introduzione di una norma specifica volta a sgravare, a determinate condizioni, l’imposta di successione e donazione nel caso dei trapassi aziendali;
  • introduzione di una nuova quota esente generalizzata pari a 10'000 franchi annui applicabile a ciascun beneficiario per singolo disponente o donante.    

iii. Adeguamento dell’imposizione della previdenza  
A fronte della scarsa concorrenzialità del Ticino in questo specifico ambito, la riforma propone di plafonare l’aliquota massima prelevata sulle prestazioni in capitale della previdenza al 3%.   Questa misura permetterà al Ticino di migliorare il proprio posizionamento nel raffronto intercantonale per quanto riguarda l’imposizione delle prestazioni in capitale, scoraggiando così le partenze fuori Cantone dei buoni contribuenti in prossimità del pensionamento.  

iv. Riduzione dell’aliquota massima dell’imposta sul reddito  
Con l’obiettivo di migliorare l’attrattiva fiscale del nostro territorio e reagire strategicamente all’implementazione dell’imposta minima globale al 15% (Global Minimum Tax) per le grandi imprese attive a livello internazionale (che non farà altro che inasprire la concorrenza fiscale intercantonale sul fronte delle persone fisiche), si propone di adeguare, in due tappe, l’aliquota massima dell’imposta sul reddito dall’attuale 15.076% al 13.25% nel 2024 e dal 13.25% al 12.0% a partire dal 2025.  

Questo intervento permetterà al nostro Cantone di ridurre il proprio onere fiscale massimo ai fini dell’imposta sul reddito, passando dall’attuale 40.1% al 34.7%, guadagnando così 5 posizioni (dal 21° al 16° rango) nell’ambito della concorrenza fiscale intercantonale e posizionandosi leggermente al di sopra dell’aliquota media intercantonale (33.6%).  

Impatto finanziario  

A regime le modifiche legislative previste nel presente Messaggio avranno un impatto finanziario neutro per il Cantone in quanto sarà utilizzato lo spazio finanziario della riduzione temporanea del coefficiente d’imposta che termina nel 2024. Si precisa che, coerentemente con quanto indicato nel Messaggio n. 8207, l’impatto finanziario della riforma comprende anche il minor gettito derivante dall’entrata in vigore – a seguito dell’approvazione in votazione popolare lo scorso 18 giugno – dell’iniziativa parlamentare presentata il 17 ottobre 2022 nella forma elaborata dai gruppi PLRT, Lega, PPD+GG (il Centro) e UDC per la modifica dell’art. 32 della Legge tributaria: deducibilità dei premi di cassa malati dei figli.   Per quanto riguarda i Comuni, la riforma avrà un impatto finanziario complessivo valutato in 23.7 milioni di franchi nel 2024 e in 33.0 milioni di franchi a partire dal 2025. Si ricorda tuttavia che, a partire dal 2025, i Comuni avranno la possibilità di differenziare il moltiplicatore comunale d’imposta tra persone fisiche e persone giuridiche, godendo così di maggior flessibilità per modulare il loro prelievo fiscale.

Il riassunto dell’impatto finanziario della riforma (in milioni di franchi) è riassunto nella tabella seguente:

  2024 2024 Dal 2025 Dal 2025
  Cantone Comuni Cantone  Comune
Aumento forfait deducibile per le altre spese professionali  -9.1 -7.3 -9.1 -7.3
Riforma imposte di successione e donazione  -5.4 - -5.4 -
Adeguamento imposizione della previdenza  -2.2 -1.8 -2.2 -1.8
Riduzione aliquota massima imposta sul reddito al 13.5%  -11.7 -9.3    
Riduzione aliquota massima imposta sul reddito al 12.0%      -23.3 -18.6
Deducibilità dei premi di cassa malati dei figli* -6.7 -5.4 -6.7 -5.4
Totale -35.1 -23.7 -46.7 -33.0

* L’importo include anche la dilazione su 5 anni (pari a CHF 1.1 milioni) dell’impatto relativo al 2023.

Ricordiamo inoltre che le aliquote fiscali dell’imposta sul reddito menzionate nel Messaggio, valide dal periodo fiscale 2024, sono già adeguate agli effetti della progressione a freddo in misura di 2.5 punti percentuali e varranno per tutte le categorie di contribuenti e fasce di reddito.