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Diritti delle persone interessate

Nell'ambito del diritto alla protezione dei dati personali, sono istituiti i seguenti diritti della persona interessata:

  • Diritto di accesso (art. 23 e 24 LPDP): La persona interessata può richiedere all'organe responsabile l’accesso ai propri dati personali. L’accesso – che non deve essere motivato – può essere limitato, differito o rifiutato, se interessi pubblici o privati preponderanti contrari lo esigono;
  • Diritto di rettifica (art. 25 LPDP): Previa dimostrazione di un interesse meritevole di tutela, la persona interessata può esigere dall'organo responsabile che dati personali inesatti siano rettificati;
  • Diritto di blocco (art. 25a LPDP): La persona interessata può far bloccare in ogni momento la trasmissione dei suoi dati. Nonostante il blocco, la trasmissione è permessa se:
    • l’organo responsabile è obbligato a farlo dalla legge, oppure
    • il richiedente rende verosimile che la persona interessata ha fatto bloccare la trasmissione allo scopo di impedirgli l’attuazione di pretese giuridiche e la difesa di altri interessi degni di protezione;
  • Diritto d’interruzione e altri diritti (art. 26 LPDP): Previa dimostrazione di un interesse meritevole di tutela, la persona interessata può esigere dall'organo responsabile che:
    • un’elaborazione illecita di dati personali sia interrotta;
    • i dati personali raccolti, conservati o utilizzati in modo illecito siano distrutti o che le conseguenze della elaborazione illecita vengano eliminate;
    • l’illegalità di un’elaborazione sia constatata.