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Domande frequenti

No. I termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 14 LPAmm).

 

Il ricorso, in tante copie quante sono le parti, più una per l'autorità di ricorso, deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova richiesti e la firma del ricorrente o del suo patrocinatore. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 70 cpv. 1 LPAmm).

No. Il ricorso deve essere presentato in lingua italiana (art. 10 cpv. 1 LPAmm).

Il termine la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorre a partire dal giorno successivo.
Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per il numero a quello da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese.
Se l'ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.
Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza
Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 13 LPAmm).

Inoltre i termini di ricorso non decorrono:
dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 16 cpv. 1 LPAmm);
I termini di impugnazione e di pubblicazione sono prorogati di conseguenza (art. 16 cpv. 2 LPAmm)
Il capoversi 1 e 2 non si applicano nelle procedure provvisionali (art. 16 cpv. 3 LPAmm).

L'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia, che viene stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo varia:

a) da 100 a 5'000 franchi nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario;

b) da 100 a 30'000 franchi nei procedimenti amministrativi di carattere pecuniario (art. 47 LPAmm).

Sì. Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è ammissibile contro le decisioni del Consiglio di Stato che non sono dichiarate definitive dalla legge, né impugnabili davanti ad un'altra autorità di ricorso (art. 84 lett. a LPAmm).