Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Informazioni generali

Oggetto del ricorso

Il ricorso è presentato contro decisioni di autorità cantonali, comunali, patriziali, consortili e parrocchiali, di enti cantonali e comunali autonomi, come pure di istanze ed organismi indipendenti dall'amministrazione cantonale che statuiscono nell'adempimento di un compito di diritto pubblico ad essi affidato dal Cantone (art. 1 cpv. 1 LPAmm).

Termini

Il ricorso deve essere inoltrato al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione della decisione impugnata (art. 68 cpv. 1 LPAmm).
Il termine per l'impugnazione delle misure provvisionali è di 15 giorni (art. 68 cpv. 2 LPAmm).
Sono riservati i termini previsti da altre leggi (art. 68 cvp. 3 LPAmm).

Forma

Il ricorso deve essere scritto in lingua italiana (art. 10 cpv. 1 LPAmm).

Il ricorso, in tante copie quante sono le parti, più una per l'autorità di ricorso, deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova richiesti e la firma del ricorrente o del suo patrocinatore. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 70 cpv. 1 LPAmm).
Il ricorso può addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di prova. Non sono ammesse nuove domande (art. 70 cpv. 2 LPAmm).

 

Costo

L'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia, che viene stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo varia:

a) da 100 a 5'000 franchi nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario;

b) da 100 a 30'000 franchi nei procedimenti amministrativi di carattere pecuniario (art. 47 cpv. 1 LPAmm).