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Basi legali

Il servizio è organizzato dalla Divisione della formazione professionale (DFP), ed è retto dai seguenti articoli della LADI (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione).

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI)


Art. 64a Programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali e semestri di motivazione

1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:

a. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;

b.1 pratiche professionali in imprese o nell'amministrazione; in caso di disoccupazione elevata il Consiglio federale può prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo l'articolo 18 capoverso 2 partecipino a pratiche professionali;

c.2 semestri di motivazione per gli assicurati che al termine della scuola dell'obbligo sono alla ricerca di un posto di formazione, se non dispongono di una formazione professionale completa e hanno concluso la scuola senza aver conseguito un diploma di maturità.

2 L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

3 L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c.

5 Il Consiglio federale fissa il contributo mensile per le persone che partecipano a un SEMO durante il periodo di attesa.3


Art. 59d1 Prestazioni per persone che non adempiono il periodo di contribuzione e non ne sono state esonerate

1 Le persone che non adempiono il periodo di contribuzione, non ne sono state esonerate e non hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione possono far valere, entro un periodo di due anni e per 260 giorni al massimo, le prestazioni di cui all'articolo 59cbis capoverso 3 se in base a una decisione del servizio competente partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione allo scopo di esercitare un'attività lucrativa dipendente.

2 I costi dei provvedimenti di formazione e di occupazione di cui al capoverso 1 sono assunti in parti uguali dall'assicurazione e dai Cantoni.

Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI)

Art. 97b1 Semestri di motivazione
(art. 59cbis cpv. 2, 59d, 64a cpv. 1 lett. c e 5 LADI)