Ammissione diretta all'esame
Questa possibilità si rivolge agli adulti che, pur avendo accumulato un'esperienza professionale, non possiedono un Attestato federale di capacità (AFC) o un Certificato di formazione pratica (CFP), così come previsto dalla Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) all’articolo 33.
Nello specifico, si precisa che la possibilità di essere ammessi agli esami per ottenere un AFC o un CFP secondo l'art. 33 della Legge federale sulla formazione professionale è data agli adulti che possono certificare un’attività professionale minima di 5 anni (art. 32 dell’Ordinanza sulla formazione professionale) e l’esperienza settoriale richiesta dall’Ordinanza di formazione della professione mirata (generalmente almeno 3 dei 5 anni citati).
È inoltre necessario essere professionalmente attivi in Svizzera da almeno un anno al momento dell’inoltro della richiesta, che va presentata entro il 15 giugno dell’anno che precede la sessione d’esame.
La preparazione a detti esami sarà discussa e concordata, di volta in volta, con i candidati. Se interessato/a, e per permettere di valutare più compiutamente il caso, il/la candidato/a deve recapitare al Servizio alcuni documenti personali (vedi scheda).
In Ticino vi sono oltre 30 corsi di preparazione per l'ottenimento dell'attestato federale di capacità (AFC) secondo l'art. 33 LFPr, scopri quali.
Richiesta
Un'eventuale frequenza scolastica non può essere garantita per richieste pervenute dopo il 15 giugno.