Imposta di successione
Sono sottoposti all’imposta sulle successioni:
le trasmissioni di beni e di diritti per successione legittima;
le trasmissioni di beni e di diritti e le liberalità per disposizione a causa di morte, segnatamente mediante istituzione di erede o legato (per testamento o contratto successorio), sostituzione volgare, sostituzione fedecommissaria, fondazione o donazione;
le immissioni in possesso anche provvisorie nei beni di una persona scomparsa (art. 546 CCS), riservata la restituzione dell’imposta in caso di ricomparsa (art. 547 CCS);
le prestazioni derivanti da assicurazioni private di capitali soggette a riscatto acquisite al decesso dell’assicurato, quando il beneficiario non è identico allo stipulante.
Esonero fiscale
Per ottenere il riconoscimento di esenzione dall’imposta di successione e donazione, le persone giuridiche di cui all’art. 154 cpv. 1 lettera d) e cpv. 3 LT devono presentare richiesta scritta all’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni.
Accordi di reciprocità
- Accordo di reciprocità in materia di tasse di successione (Basilea-Città)
del 26 febbraio 1965 - Accordo di reciprocità in materia di tasse di successione (Zugo)
del 12 marzo 1965 - Accordo di reciprocità in materia di tasse di successione (Berna)
del 10 settembre 1965 - Accordo di reciprocità tra il Canton Ticino e il Canton Vaud in materia di esenzione d’imposta sulle successioni e le donazioni
del 30 agosto 2011