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Imposta federale diretta

La Confederazione riscuote a titolo d’imposta diretta secondo la legge:

  1. un’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  2. un’imposta sull’utile delle persone giuridiche;
  3. un’imposta alla fonte sul reddito di determinate persone fisiche e giuridiche.

La tassazione e la riscossione dell’imposta federale diretta spettano ai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione.