Abolizione delle attestazioni vincolanti ed estensione dell’effetto liberatorio del deposito a partire dal 1 gennaio 2023
Abolizione delle attestazioni vincolanti
(abrogazione dell’art. 252 cpv. 4 e 5 LT)
Fino al 31 dicembre 2011 tutte le ipoteche legali del fisco, a prescindere dal loro importo, potevano essere opponibili ai terzi anche senza iscrizione a Registro fondiario. La modifica dell’art. 836 CC (entrata in vigore il 1°gennaio 2012) ha sancito l’opponibilità ai terzi in buona fede delle ipoteche legali del fisco per importi superiori a CHF 1'000 unicamente qualora iscritte a Registro fondiario entro 4 mesi dall’esigibilità del credito ed entro 2 anni dalla nascita del credito. Tuttavia in virtù del regime transitorio previsto dall’ art. 44 cpv. 3 Titolo finale CC le ipoteche legali non iscritte ma costituite prima del 31 dicembre 2011, rimanevano opponibili ai terzi di buona fede fino al 31 dicembre 2021. Sino al termine del periodo transitorio (31 dicembre 2021) il rilascio delle attestazioni vincolanti per le ipoteche legali costituite prima del 1° gennaio 2012 ricopriva un considerevole interesse perché fino a tale data il terzo acquirente proprietario del pegno poteva essere chiamato a pagare ipoteche legali relative ad imposte non corrisposte dai precedenti proprietari dei fondi e non iscritte a Registro fondiario. Il mantenimento dell’istituto dell’attestazione vincolante ha nel frattempo perso ormai l’iniziale interesse e a far tempo dal 1° gennaio 2023 tale istituto verrà quindi abrogato (cfr. Circolare n. 26/2023 sul Deposito).
Estensione dell’effetto liberatorio del deposito
(modifica dell’art. 253a cpv. 4 LT)
Contestualmente all’abolizione dell’istituto dell’attestazione vincolante si giustifica, a maggior tutela dell’acquirente, l’estensione dell’effetto liberatorio del deposito a tutte le ipoteche legali non iscritte a Registro fondiario, a prescindere dalla loro data di nascita (siano esse sorte antecedentemente il 1° gennaio 2012 o a partire da tale data), comprese quelle che non richiedono l’iscrizione nel Registro fondiario (cfr. Circolare n. 8/2023 sull’Ipoteca legale del fisco).