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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
27.04.2024
Vendita di immobili dalla società detenuta all'azionista, trasferimenti da figlia a madre

Vendita di immobili dalla società detenuta all'azionista, trasferimenti da figlia a madre

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 08.06.2020

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 08.06.2020
Di seguito vengono evidenziate le conseguenze fiscali nell'ambito di una vendita di immobili da una società al proprio azionista, nel caso in cui il trasferimento non avvenga a valori venali.
Nota: per quel che concerne le imposte ordinarie a carico dell'azionista, viene esposto il trattamento fiscale nel caso in cui si tratti di una persona giuridica.


Prezzo di vendita inferiore al valore venale (prestazione valutabile in denaro)

Società venditrice
  • TUI: la differenza tra valore venale e prezzo di vendita rappresenta una prestazione valutabile in denaro da aggiungere al prezzo di vendita per stabilire il valore di alienazione determinante ai fini della TUI (art. 131 cpv. 2 LT);
  • IC ordinaria e IFD: la differenza tra valore venale e prezzo di vendita rappresenta una prestazione valutabile in denaro da aggiungere all'utile imponibile (art. 67 cpv. 1 lett. b LT e art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD).
Azionista acquirente
  • TUI: in caso di futura vendita, quale valore di acquisto sarà determinante il valore venale accertato nella precedente tassazione (art. 130 LT);
  • IC ordinaria e IFD: la prestazione valutabile in denaro è aggiunta all'utile imponibile IC e IFD, ma può beneficiare della riduzione per partecipazione se ne sono date le premesse; il valore fiscale dell'immobile corrisponderà al valore venale imposto attraverso la TUI (aggiunta di una riserva tassata al capitale imponibile). Il contribuente potrà allineare il valore contabile dell'immobile al valore venale tramite rivalutazione senza conseguenze fiscali (in tal caso la riserva tassata sarà azzerata).

Prezzo di vendita superiore al valore venale (apporto dissimulato)

Società venditrice
  • TUI: la differenza tra prezzo di vendita e valore venale rappresenta un apporto dissimulato da dedurre dal prezzo di vendita per stabilire il valore di alienazione determinante ai fini della TUI (art. 131 cpv. 2 LT);
  • IC ordinaria e IFD: la differenza tra prezzo di vendita e valore venale rappresenta un apporto dissimulato da dedurre dall'utile imponibile (art. 69 lett. a LT e art. 60 lett. a LIFD).
Azionista acquirente
  • TUI: in caso di futura vendita, quale valore di acquisto sarà determinante il valore venale accertato nella precedente tassazione (art. 130 LT);
  • IC ordinaria e IFD: l'apporto dissimulato rappresenta un attivo fittizio. Il valore fiscale dell'immobile corrisponderà al valore venale imposto attraverso la TUI (creazione di una riserva negativa senza influenza sul risultato imponibile), mentre il costo d'investimento della partecipazione nella società venditrice aumenterà in ugual misura, così come il suo valore fiscale (esposizione di una riserva tassata). Il contribuente potrà allineare il valore contabile dell'immobile al valore venale tramite ammortamento non deducibile fiscalmente (in tal caso la riserva negativa sarà azzerata), oppure in contropartita della partecipazione (Partecipazione a Immobile), con conseguente azzeramento sia della riserva tassata sulla partecipazione sia della riserva negativa sull'immobile.

Riferimenti
ROBERT DANON, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 229-230 e n. 282 ad art. 57, 58 LIFD
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 131 2
LT 67 1 b
LIFD 58 1 b
LT 130
LT 69 a
LIFD 60 a

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione