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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
26.04.2024
TUI - contratto nullo o annullato e retrocessione dell'immobile

TUI - contratto nullo o annullato e retrocessione dell'immobile

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 15.02.2021

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 15.02.2021
Nullità o annullabilità

Devono essere considerati come non avvenuti i trapassi di proprietà derivanti da contratti nulli o annullati per i seguenti motivi:
  • il contratto di compravendita ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi (nullità, art. 20 CO);
  • vi è una sproporzione manifesta tra prestazione e controprestazione, se una delle parti ha abusato dei bisogni, dell'inesperienza o della leggerezza dell'altra (lesione, da far valere da parte della parte lesa entro un anno dalla conclusione del contratto, art. 21 CO);
  • il contratto di compravendita è viziato da errore essenziale (art. 23-27 CO), dolo (art. 28 CO), oppure timore (art. 29-30 CO). I vizi del contratto devono essere notificati entro un anno dalla scoperta, rispettivamente dalla cessazione del timore (art. 31 CO);
  • il contratto di compravendita è dichiarato nullo dal Pretore poiché in contrasto con la legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero del 16 dicembre 1983 (LAFE).
Ai fini dell'imposta sugli utili immobiliari, tali trasferimenti non possono essere considerati imponibili ai sensi dell'art. 124 LT. Un'eventuale tassazione TUI deve essere annullata di conseguenza; il contratto nullo o annullato non sarà naturalmente preso in conto né per l'accertamento dell'utile né per il calcolo della durata di proprietà in caso di futura vendita.

Altre retrocessioni

Eventuali retrocessioni di immobili al di fuori dei motivi di nullità o annullamento sopra descritti non influiscono sugli obblighi fiscali del contribuente. Ciò significa che l'operazione deve essere considerata come una doppia compravendita che comporta l'assoggettamento alla TUI sia della vendita poi annullata, sia della successiva restituzione della proprietà immobiliare.

Altri casi particolari
  • Modifiche contrattuali con effetto retroattivo, giustificate dal fatto che un contraente era incorso in un errore circa le conseguenze fiscali della compravendita non devono essere prese in considerazione dall'autorità fiscale.
  • La retrocessione, prevista nella procedura di espropriazione agli art. 102-108 della legge federale sull'espropriazione del 20 giugno 1930 (LEspr), comporta l'emissione di una tassazione TUI a carico dell'ente espropriante, ritenuto che l'espropriazione aveva dato luogo ad imposizione.
    Nel caso in cui siano date le premesse per la retrocessione, ma di fatto l'espropriante l'ha resa impossibile (ad esempio perché ha concesso un diritto di superficie a terzi sui fondi in questione) e viene perciò concordato il versamento all'espropriato di un indennizzo, tale prestazione sostitutiva è imposta attraverso la TUI.

Riferimenti
A. SOLDINI-A. PEDROLI, L'imposizione degli utili immobiliari, Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 1996, pagg. 80-81 e 185
A. SOLDINI-A. PEDROLI, L'imposizione degli utili immobiliari, Complemento al Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 2003, pagg. 55 e 70-71
Sentenza CDT 80.2009.14 del 21.07.2010
Sentenza CDT 80.2013.106 del 13.06.2014
Sentenza CDT 80.2016.35 del 17.05.2018
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
CO 20
CO 21
CO 23-31
LEspr 102-108

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione