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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
26.04.2024
Responsabilità solidale dell'amministratore e liquidatore

Responsabilità solidale dell'amministratore e liquidatore

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 18.03.2022

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 18.03.2022
In generale

Gli art. 64 LT e 55 LIFD prevedono la responsabilità solidale delle persone incaricate dell'amministrazione e liquidazione di una persona giuridica per il pagamento delle imposte scoperte dovute dalla persona giuridica in caso di cessazione del suo assoggettamento. Non è necessario che sia stata aperta una procedura esecutiva preventiva nei confronti della società o dell'azionista.
La responsabilità solidale decade nel caso in cui queste persone provino di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze (confronta capitolo sulla clausola liberatoria).

Responsabili solidali

La responsabilità solidale concerne le persone che si sono occupate dell'amministrazione e della liquidazione della persona giuridica. Si annoverano pertanto tra i possibili responsabili solidali i membri del consiglio di amministrazione di una società di capitali o cooperativa, i gerenti di una società a garanzia limitata, i membri del consiglio di fondazione di una fondazione, i membri di comitato di un'associazione, come pure gli organi di fatto della persona giuridica [1] (per esempio gli azionisti). Per quanto concerne le persone incaricate della liquidazione, si tratta delle persone che sono state incaricate legalmente o di fatto della liquidazione della società, che esercitano un'influenza effettiva sul patrimonio sociale con il quale dovrebbero essere soddisfatti gli oneri fiscali [2].
Nel caso in cui a più persone possa essere imputata una responsabilità solidale, l'autorità fiscale può agire contro uno o più o tutti i responsabili.

Nascita della responsabilità solidale

La responsabilità solidale è data dal momento in cui la persona giuridica cessa il proprio assoggettamento (art. 63 cpv. 2 LT e art. 54 cpv. 2 LIFD).
Nella fattispecie in cui la persona giuridica sia liquidata, il suo assoggettamento termina con la chiusura del processo di liquidazione.
In caso di una liquidazione formale, la liquidazione coincide con la richiesta di radiazione della persona giuridica dal Registro di commercio [3].
In caso di liquidazione di fatto, la liquidazione è conclusa allorquando la società è stata svuotata della sua sostanza (ovvero in caso di cessione al o agli azionisti dell'unico attivo importante) tanto che la sua attività ordinaria non può essere continuata [4].

Imposte considerate ai fini della responsabilità solidale

Il responsabile solidale è tenuto a corrispondere le imposte rimaste impagate dalla persona giuridica. Si tratta delle imposte sull'utile e sul capitale, dell'imposta minima, dell'imposta immobiliare, dell'imposta sugli utili immobiliari ed eventuali recuperi d'imposta.
A queste imposte si aggiungono i relativi interessi di ritardo e le spese dovute alla procedura di riscossione [5].

Ammontare della responsabilità solidale (limitazione quantitativa)

L'ammontare della responsabilità solidale è limitato all'utile netto di liquidazione (ricavo della liquidazione, art. 64 cpv. 1 LT rispettivamente art. 55 cpv. 1 LIFD). L'utile netto di liquidazione consiste nel patrimonio della società al suo valore venale, dedotti i costi di liquidazione ed i debiti. Questi dati normalmente si ricavano dal bilancio di liquidazione.
In presenza di una liquidazione di fatto e quindi in assenza di un bilancio di liquidazione, occorre riferirsi all'ultimo bilancio inoltrato all'autorità fiscale prima della liquidazione di fatto e procedere ad una valutazione degli elementi rilevanti per determinare il ricavo (utile netto) della liquidazione di fatto [6].
Nella fattispecie di trasferimento all'estero della sede della persona giuridica, l'ammontare della responsabilità solidale è limitato alla sostanza netta della persona giuridica (art. 64 cpv. 1 LT e art. 55 cpv. 1 LIFD).

Estensione temporale della responsabilità solidale (limitazione temporale)

Sono considerati tutti i crediti d'imposta nati prima o durante l'attività del responsabile solidale in seno alla società [7].
Non possono essere imputati al responsabile solidale i crediti d'imposta nati posteriormente alla cessazione della sua attività in seno alla società [8].

Prescrizione della responsabilità solidale

La responsabilità solidale si prescrive secondo le stesse regole della prescrizione del diritto di riscossione, segnatamente in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione giudicato (art. 194 cpv. 1 LT e art. 121 cpv. 1 LIFD), in ogni caso in dieci anni dalla fine dell'anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato (art. 194 cpv. 3 LT e art. 121 cpv. 3 LIFD). Restano riservati i motivi di sospensione o interruzione della prescrizione conformemente agli art. 194 cpv. 2 LT e 121 cpv. 2 LIFD [9].

Clausola liberatoria

La responsabilità solidale decade unicamente nel caso in cui la persona incaricata dell'amministrazione e/o della liquidazione della persona giuridica provi di aver assolto i propri obblighi secondo scienza e coscienza, usando la diligenza richiesta dalle circostanze per garantire il pagamento delle imposte [10].
Concretamente la clausola liberatoria può trovare applicazione, a titolo esemplificativo, quando la persona incaricata dell'amministrazione e liquidazione della persona giuridica non distribuisce i mezzi liquidi della società [11] oppure, in determinate circostanze, nel caso in cui costituisca sufficienti accantonamenti per il pagamento delle imposte [12].

Procedura

L'autorità fiscale notifica al responsabile solidale una decisione formale, con indicazione degli usuali rimedi giuridici, segnatamente reclamo all'autorità fiscale entro trenta giorni dalla sua notifica ed in caso di decisione su reclamo un termine di 30 giorni per presentare ricorso alla Camera di diritto tributario.
Il responsabile solidale può contestare l'esistenza della sua responsabilità, mentre l'ammontare del debito d'imposta di cui risponde può essere contestato solo nel caso in cui egli non abbia già avuto la possibilità di impugnarlo durante la sua attività in seno alla società [13].


Riferimenti
[1] Sentenza TF 2C_607/2017 del 10.12.2018, consid. 5.1.
[2] Sentenza CDT 80.2011.70 del 16.08.2012, consid. 5.5. e sentenza TF 2C_607/2017 del 10.12.2018, consid. 5.1.
[3] C. GHIELMETTI-S.GENINI, La responsabilità solidale dell'amministratore e/o liquidatore per il pagamento delle imposte societarie in caso di cessazione dell'assoggettamento, in RtiD II-2015, pag. 701
[4] C. GHIELMETTI-S.GENINI, La responsabilità solidale dell'amministratore e/o liquidatore per il pagamento delle imposte societarie in caso di cessazione dell'assoggettamento, in RtiD II-2015, pag. 701
[5] J.-B. PASCHOUD-R. GANI, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 13 ad art. 55 LIFD
[6] Sentenza CDT 80.2016.66 del 24.05.2017, CONSID. 2.8.
[7] Sentenza TF 2C_607/2017 del 10.12.2018, consid. 5.4.1. e sentenza CDT 80.2014.325 del 17.06.2015, consid. 3.
[8] Sentenza TF 2C_607/2017 del 10.12.2018, consid. 5.4.1.
[9] Sentenza CDT 80.2014.325 del 17.06.2015, consid. 1.
[10] Sentenza CDT 80.2011.70 del 16.08.2012, consid. 5.6.
[11] Sentenza CDT 80.2015.223 del 26.02.2019, consid. 7.3.
[12] Sentenza CDT 80.2015.223 del 26.02.2019, consid. 4.3. e sentenza TF 2C_607/2017 del 10.12.2018, consid. 5.5.1.
[13] Sentenza CDT 80.2014.325 del 17.06.2015, consid. 3.1.
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 64
LIFD 55

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione