Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia |
![]() |
![]() |
|
Divisione delle contribuzioni Ufficio tassazione delle persone giuridiche 6501 Bellinzona www.ti.ch/fisco |
10.12.2023 | ||
Riduzione per partecipazioni imposta sul capitale |
Riduzione per partecipazioni imposta sul capitale
Stato | Scheda valida per gli anni di tassazione | Scheda valida per le tassazioni effettuate |
Attiva | dal 2020 |
Data di pubblicazione: 05.03.2020
Stato | Attiva |
Scheda valida per gli anni di tassazione | dal 2020 |
Data di pubblicazione: | 05.03.2020 |
PRINCIPIO
Dall'01.01.2018, è concessa la riduzione per partecipazioni anche sull'imposta sul capitale delle società holding (art. 87a LT).
CALCOLO DELLA RIDUZIONE
Attivi qualificati
Attivi complessivi
al termine dell'esercizio, valutati ai valori determinanti ai fini dell'imposta sull'utile.
Attivi qualificati
La definizione di attivi qualificati corrisponde a quella data all'art. 77 cpv. 1 LT per la riduzione sui redditi da partecipazioni:
- partecipazione in almeno il 10% del capitale azionario o sociale di un’altra società, oppure
- partecipazione in almeno il 10% degli utili e riserve di un’altra società, oppure
- detenzione di diritti di partecipazione del valore venali di almeno CHF 1 mio
REQUISITI
I requisiti perché una società possa beneficiare della riduzione sono i seguenti:
- scopo statutario consistente essenzialmente nell'amministrazione durevole di partecipazioni. Lo stesso deve essere perseguito effettivamente.
- nessun esercizio di attività commerciale in Svizzera. Un'attività commerciale o produttiva può essere esercitata all'estero, ma soltanto tramite una stabile organizzazione effettivamente esistente.
- gli attivi qualificati (valore venale), o il reddito degli stessi (inclusi gli utili in capitale secondo l'art. 77 cpv. 5 LT), a lunga scadenza, rappresentano almeno 2/3 degli attivi (valore venale), rispettivamente dei ricavi complessivi. Periodo di tolleranza: il mancato temporaneo rispetto della condizione dei 2/3 può essere tollerato al massimo per 2 anni (lo stesso termine vale per le società di nuova costituzione).
BASI LEGALI
Legge | Art. | Cpv. | Lett. | |
---|---|---|---|---|
LT | 87a |
Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione