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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
26.04.2024
Accantonamenti - requisiti

Accantonamenti - requisiti

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 10.03.2020

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 10.03.2020
Fiscalmente gli accantonamenti sono ammessi se:
  • giustificati dall'uso commerciale;
  • si fondano su fatti la cui origine si svolge durante il periodo fiscale (principio della periodicità).
Giustificazione commerciale
Il diritto fiscale ammette gli accantonamenti purché siano giustificati dall'uso commerciale (art. 67 cpv. 1 lett. b LT e 58 cpv. 1 lett. b LIFD e contrario). Ciò significa che fiscalmente sono deducibili soltanto gli accantonamenti per cui il diritto commerciale esige l’iscrizione a bilancio (art. 960a cpv. 3 e 960e cpv. 2 CO) e non quelli per cui è data la possibilità di registrazione (art. 960a cpv. 4 e 960e cpv. 3 CO).

Principio della periodicità
Gli art. 72 cpv. 1 lett. a e c LT e 63 cpv. 1 lett. a e c LIFD stabiliscono l’ammissibilità di accantonamenti per gli impegni sussistenti nel corso dell’esercizio il cui ammontare è ancora indeterminato (lett. a) e gli altri rischi di perdite imminenti dell’esercizio (lett. c).

Sono perciò fiscalmente deducibili gli accantonamenti per cui vi è l’obbligo di contabilizzazione e che vengono attribuiti ai periodi fiscali corrispondenti. 


Riferimenti
ROBERT DANON, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 9-15 ad art. 63 LIFD
Sentenza CDT 80.2016.88/89 del 03.07.2017
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 67 1 b
LIFD 58 1 b
LT 72 1 a
LT 72 1 c
LIFD 63 1 a
LIFD 63 1 c
CO 960a 3
CO 960a 4
CO 960e 2
CO 960e 3

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione