Vai al contenuto principale Vai alla ricerca
Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
26.04.2024
Accantonamento per indennità di partenza

Accantonamento per indennità di partenza

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 10.03.2020

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 10.03.2020
L’art. 339b CO prevede un’indennità di partenza per i dipendenti di almeno 50 anni di età se il rapporto di lavoro cessa dopo 20 anni o più di servizio. 

Un accantonamento per queste indennità può essere ammesso unicamente:
  • per dipendenti di almeno 50 anni di età e 20 anni di servizio (art. 339b CO);
  • sulla parte non coperta da un istituto di previdenza a favore del personale (art. 339d cpv. 1 CO);
  • se il datore di lavoro non assicura al lavoratore future prestazioni previdenziali (art. 339d cpv. 2 CO).
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 72 1 a
LIFD 63 1 a
CO 339b
CO 339d

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione