Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia |
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Divisione delle contribuzioni Ufficio tassazione delle persone giuridiche 6501 Bellinzona www.ti.ch/fisco |
10.12.2023 | ||
Sottovalutazione inventario merci |
Sottovalutazione inventario merci
Stato | Scheda valida per gli anni di tassazione | Scheda valida per le tassazioni effettuate |
Attiva |
Data di pubblicazione: 10.03.2020
Stato | Attiva |
Data di pubblicazione: | 10.03.2020 |
Regola generale
La prassi fiscale ammette una sottovalutazione pari ad un terzo del valore di acquisto o di costo dell’inventario merci, o del suo valore di mercato, se quest’ultimo è inferiore.
Tale accantonamento permette di tener conto dei rischi di perdita di valore causati da deprezzamenti sul mercato, cambiamenti nella moda, danneggiamento o cali di peso, eccetera.
La svalutazione è concessa forfettariamente, a condizione che:
- l’inventario sia dettagliato e completo dal punto di vista quantitativo;
- vengano fornite indicazioni sufficienti riguardo ai valori di acquisto o di fabbricazione, rispettivamente al valore di mercato.
Accantonamenti superiori possono essere eccezionalmente concessi in presenza di rischi straordinari comprovati in alternativa alla sottovalutazione forfettaria di un terzo.
Scorte obbligatorie
Le scorte obbligatorie sottostanno a regole particolari, descritte nella scheda SOTTOVALUTAZIONE SCORTE OBBLIGATORIE.
Riferimenti
ROBERT DANON, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 25-29a ad art. 63 LIFD
N. BERNARDONI-P. BORTOLOTTO, La fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Tipo Print di Roncoroni+Sulmoni, Mendrisio 2010, pagg. 67-69, 155-165
BASI LEGALI
Legge | Art. | Cpv. | Lett. | |
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LT | 72 | 1 | b | |
LIFD | 63 | 1 | b |
Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione