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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
28.03.2024
Accantonamenti per lavori in garanzia

Accantonamenti per lavori in garanzia

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 29.04.2020

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 29.04.2020
La garanzia può risultare da un impegno contrattuale oppure dalle norme del CO (art. 197-210 e 367-371).

La prassi cantonale per le persone giuridiche prevede che possa essere concesso un accantonamento forfettario massimo del 2% sulla cifra d'affari dell’anno in corso soggetta all'obbligo di garanzia (secondo il CO oppure per contratto).

Sono ammessi accantonamenti più elevati soltanto se è dimostrata la giustificazione dell'uso commerciale dell'intera somma, ad esempio sulla base dell’esperienza degli anni precedenti.

Eventuali prestazioni di assicurazioni o diritti di regresso vanno attivati oppure considerati attraverso una riduzione dell’accantonamento.

Di principio sono soggetti ad obbligo di garanzia soltanto i ricavi risultanti dalla vendita di prodotti fabbricati o trasformati dalla società oppure da contratti d’appalto.

Sono per contro esclusi dalla possibilità di procedere ad accantonamenti forfettari:
  • la vendita di prodotti finiti, in quanto garantiti dal fabbricante;
  • la fornitura di servizi o l’esecuzione di mandati, trattandosi di rischi generali legati all'attività.

Riferimenti
Sentenza CDT 80.2010.152 del 31.08.2011
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
CO 197-210
CO 367-371
LT 72 1 a
LIFD 63 1 a

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione