Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia |
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Divisione delle contribuzioni Ufficio tassazione delle persone giuridiche 6501 Bellinzona www.ti.ch/fisco |
10.12.2023 | ||
Accantonamenti per lavori in garanzia |
Accantonamenti per lavori in garanzia
Stato | Scheda valida per gli anni di tassazione | Scheda valida per le tassazioni effettuate |
Attiva |
Data di pubblicazione: 29.04.2020
Stato | Attiva |
Data di pubblicazione: | 29.04.2020 |
La garanzia può risultare da un impegno contrattuale oppure dalle norme del CO (art. 197-210 e 367-371).
La prassi cantonale per le persone giuridiche prevede che possa essere concesso un accantonamento forfettario massimo del 2% sulla cifra d'affari dell’anno in corso soggetta all'obbligo di garanzia (secondo il CO oppure per contratto).
Sono ammessi accantonamenti più elevati soltanto se è dimostrata la giustificazione dell'uso commerciale dell'intera somma, ad esempio sulla base dell’esperienza degli anni precedenti.
Eventuali prestazioni di assicurazioni o diritti di regresso vanno attivati oppure considerati attraverso una riduzione dell’accantonamento.
Di principio sono soggetti ad obbligo di garanzia soltanto i ricavi risultanti dalla vendita di prodotti fabbricati o trasformati dalla società oppure da contratti d’appalto.
Sono per contro esclusi dalla possibilità di procedere ad accantonamenti forfettari:
- la vendita di prodotti finiti, in quanto garantiti dal fabbricante;
- la fornitura di servizi o l’esecuzione di mandati, trattandosi di rischi generali legati all'attività.
Riferimenti
Sentenza CDT 80.2010.152 del 31.08.2011
BASI LEGALI
Legge | Art. | Cpv. | Lett. | |
---|---|---|---|---|
CO | 197-210 | |||
CO | 367-371 | |||
LT | 72 | 1 | a | |
LIFD | 63 | 1 | a |
Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione